Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel contratto d’appalto, committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori sono responsabili in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dei lavoratori che hanno lavorato nell’appalto, entro il limite di due anni dalla sua cessazione. In sede giudiziale, il lavoratore non ha l’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio: ciascuna di loro, infatti, è responsabile per l’intero senza riguardo alla ripartizione interna del debito.