Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il datore di lavoro che appone un termine al contratto di lavoro per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ha l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale «le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato».
Il datore di lavoro deve evidenziare la connessione tra la durata solo temporanea della prestazione, le esigenze produttive e organizzative che questa deve realizzare e la utilizzazione del lavoratore solo nell’ambito della specifica ragione indicata nel contratto.
Non è consentito integrare la specificità della causale con altri elementi fattuali in corso di causa.
Il principio, espresso in relazione alla disciplina precedente il Jobs Act, si presta tuttavia ad una applicazione anche nel nuovo contesto del decreto dignità.