Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore assunto con contratto a termine rassegnava le dimissioni prima della scadenza del termine. Successivamente, il termine apposto al contratto veniva dichiarato nullo con accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’inizio del rapporto sino alle dimissioni.
La Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine poi dichiarato nullo, il lavoratore non ha diritto all’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dalla legge e compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Tale indennità, infatti, spetta per il solo periodo «intermedio» tra la scadenza del termine del contratto e la pronuncia con cui il giudice ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro.