Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore che fruiva dei permessi ex L. n. 104/1992, concessi per assistere un familiare disabile ha usato 3 giorni di assenza per eseguire dei lavori di ristrutturazione a casa dovuti all’infiltrazione d’acqua. L’azienda, venuta a conoscenza di ciò, ha deciso di licenziare il lavoratore il quale ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’assenza dal lavoro deve essere collegata alla assistenza al disabile, in mancanza di questo requisito vi è un abuso del diritto che lede la buona fede del datore di lavoro. Tuttavia, la Corte ha ravvisato sproporzione tra il fatto e la sanzione espulsiva del lavoratore anche in considerazione delle eccezionalità e imprevedibilità dell’evento, confermando quindi l’illegittimità del licenziamento.