Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore fruiva di permessi retribuiti per curare la madre disabile dichiarando che la madre non era ricoverata a tempo pieno in alcuna struttura (se la madre fosse stata ricoverata il lavoratore non avrebbe potuto fruire dei permessi).
La società accertava che, viceversa, la madre era ricoverata a tempo pieno presso una struttura di tipo «alberghiero» e licenziava il lavoratore per giusta causa.
La Corte di Cassazione ha affermato che il «ricovero» che esclude la possibilità di fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, è quello presso strutture che assicurano «prestazioni sanitarie». Laddove il familiare sia ricoverato presso strutture residenziali quali «case famiglia, comunità alloggio o case di riposo» il lavoratore può fruire dei permessi.
Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento illegittimo.