Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La legge prevede che il datore di lavoro consenta alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata (c.d. «permessi per allattamento»). Quando l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore, il riposo è uno soltanto.
Tali periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati «ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro».
Tale equiparazione non è considerabile «lavoro effettivo» ai fini della maturazione del diritto alla pausa pranzo: in altre parole, dunque, i permessi per allattamento non sono computabili nelle 6 ore lavorative necessarie per conseguire il diritto alla pausa pranzo.