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Mobbing

Responsabilità del datore per il mobbing «orizzontale»: solo se gli è noto

By 20 Gennaio 2020Maggio 7th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il datore di lavoro è responsabile per il mobbing c.d. «orizzontale» se ne è a conoscenza.
Una lavoratrice aveva denunciato di avere subito episodi riconducibili a mobbing da parte delle colleghe, figlie del datore di lavoro.
La Cassazione ha negato la configurabilità del mobbing che sussiste in presenza dei seguenti elementi:
1. molteplicità dei comportamenti persecutori posti in essere sistematicamente;
2. evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
3. nesso causale tra la condotta del datore e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
4. intento persecutorio unificante i singoli comportamenti lesivi.
Ha aggiunto che, per rispondere del mobbing c.d. «orizzontale», occorrono sia il comportamento doloso dei colleghi sia quello colposo del datore che, in violazione dell’art. 2087 Cod. civ., non realizza tutte le cautele necessarie ad evitare la nocività del luogo di lavoro in danno della persona del proprio dipendente. Mentre nel caso in esame la ricorrente non risultava avere neppure dato notizia al datore del corso dei fatti.

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