Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In una società di persone, la qualifica di socio non è in linea di principio incompatibile con quella di lavoratore dipendente.
Tuttavia, affinché sussista la subordinazione, le prestazioni eseguite dal socio non devono consistere in un conferimento previsto dal contratto sociale e l’attività lavorativa deve essere prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia.