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Orario di lavoro, ferie, permessi

I contributi sulle ferie vanno pagati alla scadenza dei termini di legge, anche se le ferie non sono godute né pagate

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

A seguito di un’ispezione, l’INPS ha richiesto il pagamento dei contributi relativi agli importi dovuti per l’indennità sostitutiva delle ferie che i dipendenti non avevano goduto entro 18 mesi dalla maturazione.
La Cassazione ha confermato la richiesta dell’Istituto. L’obbligo previdenziale è infatti inderogabile ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti. I contributi previdenziali vengono calcolati sulla base della retribuzione dovuta al lavoratore secondo la legge, il CCNL o il contratto individuale. Il lavoratore ha diritto – per legge – di godere delle proprie ferie entro 18 mesi dalla maturazione. L’imposizione previdenziale dell’INPS è volta ad eliminare ogni vantaggio che il datore di lavoro potrebbe trarre dal differimento delle ferie.
Qualora, dopo la scadenza e l’assolvimento degli obblighi contributivi, il lavoratore fruisca delle ferie arretrate, il datore potrà recuperare i contributi pagati.

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