Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Le buste paga sono idonee a provare il credito retributivo se munite, della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro.
In un procedimento fallimentare una lavoratrice presentava opposizione allo stato passivo della società datrice di lavoro dal quale era stato escluso il suo credito (relativo al TFR e alle ultime tre mensilità). L’opposizione veniva rigettata.
La Cassazione ha confermato che il credito vantato dalla lavoratrice non era stato provato poiché le buste paga prodotte erano infatti prive di sottoscrizione.