Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un negoziante gestiva due negozi, con l’ausilio di una nipote. La moglie del negoziante si recava sporadicamente nei negozi con interventi occasionali e non pregnanti di supervisione.
Dopo circa 9 anni, la moglie chiese al Tribunale l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del marito e il pagamento delle relative retribuzioni per l’intero periodo.
La richiesta della donna è stata tuttavia respinta non avendo dimostrato che l’attività svolta fosse assoggettata al potere direttivo-organizzativo del marito ed onerosa.
La presenza della donna in negozio era infatti compatibile con la prestazione dell’attività a titolo gratuito, poiché tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente «affectionis vel benevolentiae causa»; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione.