Corte di Cassazione, Sez. Lav.
I contratti collettivi sono frutto dell’autonomia negoziale delle parti. Essi operano pertanto entro l’ambito temporale concordato dalle parti stesse. Così ha chiarito la Cassazione.
La Corte ha inoltre distinto le seguenti ipotesi:
• le parti prevedono la perdurante vigenza dell’efficacia del contratto collettivo «fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL»: ciò indica la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione;
• nel contratto collettivo manca l’indicazione di un termine di scadenza: non significa che gli effetti del contratto perdurano nel tempo senza limiti, ma che le parti restano libere di recedere unilateralmente dal contratto (purché con atti idonei a configurare tale disdetta).