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Il datore ha l’obbligo di adottare gli accomodamenti ragionevoli necessari al lavoro del disabile

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dipendente di un’azienda di autolinee veniva licenziato per sopravenuta inidoneità fisica alle mansioni. Il lavoratore impugnava il licenziamento. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello hanno accolto le ragioni del lavoratore poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure di accomodamento ragionevoli volte ad evitare il licenziamento anche quando queste incidono sull’organizzazione aziendale.
La verifica della ragionevolezza degli accomodamenti necessari, ha spiegato la Cassazione, va condotta alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede. Detti accomodamenti sono ragionevoli allorché consistano in modifiche organizzative che il datore di lavoro può porre in essere senza un sacrificio apprezzabile in relazione alla necessità di salvaguardare la possibilità di lavoro della persona svantaggiata.

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