Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una dipendente bancaria veniva licenziata e poi reintegrata dal Tribunale. Tra l’altro, la lavoratrice chiedeva al Tribunale il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate dal giorno del licenziamento fino alla reintegra. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno respinto questa domanda ritenendo che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non spettassero perché legate al mancato riposo che, nel caso, non era ravvisabile dato che la dipendente non aveva di fatto lavorato.
La Cassazione invece, richiamata la giurisprudenza europea, ha ritenuto che quando il lavoratore non è in grado di adempiere le proprie mansioni, il diritto alle ferie non può essere subordinato all’aver effettivamente lavorato. Pertanto, il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali.