Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente-sindacalista si assentava dal lavoro per 3 giorni chiedendo permessi sindacali retribuiti. Il datore di lavoro ha tuttavia scoperto che, nei giorni di assenza, il dipendente non svolgeva alcuna attività sindacale e ha licenziato il lavoratore. Il lavoratore ha proposto il ricorso. Il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo, ritenendolo, al più, punibile con una sanzione conservativa. Nel corso degli accertamenti è emerso che, anche se non partecipava ad alcuna riunione sindacale, l’attività svolta dal lavoratore era comunque riconducibile al suo mandato.
La Cassazione ha confermato che i permessi sindacali per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi; l’utilizzo per finalità diverse dei permessi costituisce un’assenza ingiustificata del dipendente, astrattamente idonea a giustificare la risoluzione del rapporto. Nel caso specifico, l’assenza del lavoratore è stata ritenuta punibile ma il licenziamento doveva ritenersi sproporzionato.