Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una sindacalista era in periodo di aspettativa sindacale quando le è stato intimato il licenziamento per motivi organizzativi.
Il Tribunale non ha ravvisato la richiesta nullità del licenziamento, ritenuto ritorsivo dalla lavoratrice. La tutela riservata ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive, anche sindacali, infatti, determina la sospensione del rapporto per la durata del mandato ma non anche il divieto di recesso, quando questo risulti motivato, come nella specie, da ragioni oggettive quali la soppressione del posto di lavoro. L’ordinamento, infatti, non prevede la garanzia del posto di lavoro fino alla cessazione dell’aspettativa sindacale.