Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il socio e amministratore di una S.n.c. ha ricevuto un avviso di addebito INPS per i contributi dovuti alla Gestione commercianti. Egli impugnava la richiesta evidenziando il fatto che la società non svolgesse attività commerciale, essendo la sua attività limitata alla riscossione dei canoni di locazione di beni immobili. La Corte d’Appello accoglieva la tesi dell’INPS, ritenendo che la S.n.c. è un tipo di società finalizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, ragion per cui doveva presumersi che l’attività svolta dalla società avesse natura imprenditoriale e non di mero godimento. La Cassazione ha viceversa accolto dal tesi del socio poiché:
a) la mera riscossione di canoni di locazione non costituisce attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che per esercitarla si sia scelto lo strumento di una società commerciale; diverso sarebbe il caso di un’attività di intermediazione immobiliare;
b) presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento di un’attività commerciale; non ha natura commerciale l’attività limitata alla locazione di immobili ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione.