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Previdenza e contribuzione

I contributi alla previdenza complementare non godono di privilegio in sede concorsuale

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una dipendente di una banca in liquidazione coatta amministrativa, iscritta al Fondo di previdenza integrativa aziendale, veniva ammessa in via privilegiata allo stato passivo della procedura concorsuale per recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro al Fondo.
La Cassazione ha chiarito i seguenti principi applicabili al caso in esame. In particolare, che:
• i versamenti effettuati dal datore alla previdenza integrativa o complementare hanno carattere previdenziale e non retributivo;
• pertanto, visti la natura del credito e la tipologia del Fondo (privato con contributi a carattere non obbligatorio), tali crediti non possono godere della tutela privilegiata in sede concorsuale ma sono crediti chirografari.

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