Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un dipendente veniva licenziato per abuso dei permessi di assistenza ai disabili concessi dalla L. n. 104/1992. Egli aveva, infatti, utilizzato 4 ore e 30 min delle complessive 32 ore concessegli, per lo svolgimento di attività che non avevano nulla a che fare con l’accudimento della madre.
Il lavoratore impugnava il licenziamento affermando che il riposo di cui aveva fruito era comunque riconducibile alla necessità di recuperare le energie impiegate per l’assistenza.
La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sul caso, ha spiegato che i permessi per assistere i famigliari bisognosi ai sensi della L. n. 104/1992 non possono essere utilizzati per ragioni diverse dall’assistenza stessa.
Il licenziamento era, quindi, dichiarato illegittimo ma comunque fondato su un abuso del diritto da parte del lavoratore; la Società datrice veniva pertanto condannata al pagamento di 15 mensilità, senza reintegro nel posto di lavoro.