Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori dipendenti agivano in giudizio per chiedere il risarcimento del danno (in misura pari al doppio dell’indennità di reperibilità) per la mancata fruizione del riposo compensativo dopo i turni di reperibilità prestati nella giornata di riposo settimanale. I Giudici di primo e secondo grado davano ragione ai lavoratori. Il datore si opponeva, precisando che occorreva una domanda del dipendente per la fruizione del riposo.
Chiamata a pronunciarsi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore affermando che la concessione del riposo compensativo, quando il servizio di reperibilità cada nel giorno di riposo settimanale, deve essere interpretata nel senso dell’obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per iniziativa propria. In particolare, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento secondo cui nelle ipotesi di servizio di reperibilità effettuato nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da usura.