Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una dipendente al termine del congedo di maternità rassegnava le proprie dimissioni. Alla cessazione del rapporto di lavoro, la datrice non le corrispondeva l’indennità sostitutiva per le ferie non godute pari a 26 giorni.
La lavoratrice agiva in giudizio e otteneva, con alterne fortune processuali, la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie delle quali non aveva potuto fruire nel periodo di astensione obbligatoria.
La Cassazione ha infine confermato le ragioni della dipendente, precisando che sebbene il rapporto di lavoro si sia effettivamente concluso sulla base di una scelta volontaria della lavoratrice, ciò che assume rilievo nel caso concreto è il fatto che la stessa non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di maternità, e ciò rende neutra, ai fini del giudizio sul diritto all’indennità, la circostanza che la dipendente abbia poi scelto di dimettersi per iniziare una nuova esperienza lavorativa.