Corte di Cassazione, Sez. Lav
Una società multinazionale di elettronica, collocava in ferie forzate circa 120 lavoratori, sia a ridosso sia durante il periodo di CIGS, comunicando tale decisione alle RSU. Inoltre, alcune ore di CIGS venivano indicate nelle buste paga come ferie fruite e dunque i lavoratori avevano appreso del forzoso collocamento in ferie solo dall’esame dei prospetti paga. I dipendenti promuovevano una lite rivendicando il diritto a godere delle ferie “tradizionali”.
Sia in primo grado che in appello i Giudici davano ragione ai lavoratori, sostenendo che gli stessi avevano diritto al risarcimento del danno atteso che le modalità di concessione delle ferie in concreto adottate avevano, presuntivamente, precluso una effettiva programmazione delle ferie e determinato l’impossibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche.
La Suprema Corte ha confermato le precedenti pronunce, statuendo che il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore. Deve risultare utile alle esigenze dell’impresa ma non vessatorio nei riguardi dello stesso, delle cui legittime esigenze deve tenere conto, comunicando, inoltre, il periodo unilateralmente stabilito per la fruizione così da consentire una loro proficua organizzazione.