Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, veniva licenziato per indebita fruizione di una giornata di permesso sindacale, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla cura della carica ricoperta.
Il sindacalista impugnava il licenziamento, ritenendo che la condotta ascrittagli non sarebbe passibile di licenziamento in quanto riconducibile all’ipotesi di assenza ingiustificata inferiore ai 5 giorni, punita dal CCNL con una sanzione conservativa.
La Corte d’Appello rigettava la richiesta del lavoratore ritenendo che il comportamento posto in essere dal sindacalista doveva essere ricondotto non già alla fattispecie dell’assenza ingiustificata quanto, piuttosto, a quella più grave dell’abuso del diritto.
La Cassazione ha confermato la sentenza, precisando che la condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda, venendo in rilievo non già la mera assenza dal lavoro ma un comportamento del prestatore connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali.