Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente si assentava dal lavoro per 7 giorni senza inviare alcuna comunicazione alla Società datrice. Dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, egli forniva le proprie giustificazioni, tra le quali il certificato medico per il periodo di assenza, ma la datrice lo licenziava ugualmente per protratta assenza ingiustificata.
Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo l’illegittimità dello stesso per insussistenza del fatto contestato e domandando la reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno commisurato alle mensilità non lavorate.
La Suprema Corte ha accolto la domanda del dipendente ed ha sancito che il caso esaminato non costituisce assenza ingiustificata anche se il lavoratore ha consegnato il certificato medico di malattia solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare. La condotta del lavoratore può essere sanzionata solo per la tardività della giustificazione.