Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, sottoscriveva un patto di non concorrenza che lo vincolava per 20 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, a fronte di un compenso annuo pari ad Euro 10.000 per 3 anni, da pagarsi in costanza di rapporto, mediante due rate semestrali. Una volta cessato il rapporto di lavoro il lavoratore impugnava il patto chiedendo che lo stesso fosse dichiarato nullo per indeterminatezza.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello davano ragione al lavoratore dichiarando nullo il patto in quanto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come avvenuto, al dipendente non sarebbe spettato l’intero corrispettivo di Euro 30.000, bensì un importo collegato alla durata del rapporto di lavoro, quindi non determinato né determinabile.
La Corte di Cassazione, ribaltando le precedenti pronunce, ha invece dato ragione alla società datrice di lavoro. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che, la variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, mentre occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e quella della nullità per insussistenza dello stesso o per compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.