Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente, a seguito del mutamento del CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro, chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive che le sarebbero spettate in base ai più elevati minimi salariali del precedente CCNL.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato che il CCNL non diventa parte integrante del contratto individuale di lavoro ma ne integra le condizioni. Di conseguenza è ammissibile tra le parti un accordo individuale di modifica del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
In tali ipotesi non si applica, quindi, né il divieto di derogatio in peius, che opera solo nel rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, né il principio di irriducibilità della retribuzione, essendo l’eventuale riduzione causata dal mutamento di CCNL. L’unico limite è costituito dai diritti acquisiti dal lavoratore e, dunque, dagli emolumenti maturati per prestazioni rese antecedentemente al cambio di CCNL.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata rigettata.