Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un operatore subacqueo veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo (ossia, per ragioni economiche o organizzative). Egli impugnava, quindi, il licenziamento chiedendo che fosse dichiarato illegittimo poiché nella comunicazione dello stesso mancava l’indicazione dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da licenziare.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, infatti, quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo riguarda un gruppo omogeneo e fungibile di personale, il datore di lavoro, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, è tenuto ad adottare criteri di scelta oggettivi ricorrendo anche a quelli stabiliti per i licenziamenti collettivi.
La Suprema Corte ha, tuttavia, respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che la motivazione del licenziamento individuale richiede unicamente l’indicazione delle ragioni dello stesso e non anche l’indicazione delle modalità di selezione dei lavoratori da licenziare.