Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L’amministratore delegato di una Società a partecipazione pubblica veniva condannato per il reato di abuso d’ufficio poiché nel 2009 aveva fatto assumere un lavoratore privo dei requisiti e delle competenze necessarie in assenza di una procedura selettiva pubblica.
Il lavoratore, nel frattempo licenziato, adiva il Tribunale che dichiarava nullo il contratto di lavoro stipulato per violazione della norma che ha esteso alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche per il reclutamento del personale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, il quale sosteneva che all’epoca dell’assunzione la disposizione in esame non potesse essere applicata poiché non era stato ancora emanato il regolamento disciplinante la procedura d’assunzione da parte delle società «in house».
I Giudici di legittimità hanno ribadito che tale disposizione ha un contenuto sufficientemente determinato da poterle riconoscere un immediato effetto precettivo ed è quindi applicabile anche al momento dell’assunzione. Pertanto la sua violazione è causa di nullità del contratto di lavoro per contrasto con norma imperativa.