Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice veniva licenziata per mancato superamento del periodo di prova. La dipendente impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità e di essere reintegrata nel posto di lavoro.
Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice e disponeva la reintegra della stessa. La datrice impugnava la sentenza, sostenendo che la ricorrente non aveva dimostrato il requisito dimensionale dell’impresa superiore ai 15 dipendenti e che quindi la reintegra non fosse dovuta.
La Suprema Corte ha ribadito che le dimensioni dell’impresa costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono essere provati dal datore di lavoro. Secondo i Giudici di legittimità, l’assolvimento di tale onere probatorio consente al datore di lavoro di dimostrare che il diritto del lavoratore alla reintegra non sussiste, con la conseguente riduzione della tutela riconosciutagli ad un mero risarcimento pecuniario.
Poiché la Società non aveva assolto a questo onere, la Suprema Corte ha confermato la sanzione massima per l’illegittimità del licenziamento.