Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente di una Società di trasporti veniva licenziato per scarso rendimento, poiché nel corso del suo rapporto di lavoro aveva subito numerose sanzioni disciplinari.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, chiedendo che ne venisse dichiarata l’illegittimità.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha osservato che il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore aveva le medesime caratteristiche oggettive e soggettive dell’illecito disciplinare previsto dalla disciplina comune del rapporto di lavoro. I Giudici hanno, quindi, ribadito che deve essere applicato il divieto di esercitare due volte il relativo potere in relazione allo stesso fatto. Pertanto, poiché il licenziamento era basato esclusivamente sui precedenti disciplinari del lavoratore, tra cui un’inadempienza sanzionata in precedenza con misura non espulsiva, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento.