Skip to main content
Pari opportunità - Discriminazione

È discriminatorio il recesso dal contratto dell’apprendista neo-mamma al termine del periodo di formazione

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice, assunta con contratto di apprendistato, veniva licenziata al termine del periodo di formazione. La dipendente proponeva ricorso avverso tale decisione lamentando di essere stata l’unica apprendista (su circa duecento) ad essere stata licenziata e addebitando tale disparità di trattamento alle due gravidanze portate a termine durante il periodo di apprendistato che ne avevano inevitabilmente implicato un prolungamento.
Il Tribunale dava ragione alla lavoratrice, mentre la domanda veniva respinta dalla Corte d’Appello, ritenendo che la ricorrente non fosse riuscita a fornire la prova del carattere discriminatorio del comportamento del datore di lavoro.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’apprendista, affermando che in tema di comportamenti datoriali discriminatori, vi è un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore di chi avvia il giudizio. Secondo i Giudici, chi lamenta una condotta datoriale discriminatoria è tenuto solo a dimostrare un’ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio, tale da integrare una presunzione di discriminazione, restando, invece, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, la natura discriminatoria della condotta.

Translate