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Previdenza e contribuzione

L’INPS può recuperare le somme derivanti da sgravi contributivi in seguito ad atti di rettifica

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società riceveva dall’INPS un avviso di addebito per il recupero di crediti contributivi. Tuttavia, l’INPS non aveva provveduto ad annullare il DURC (documento di regolarità contributiva) già rilasciato alla società per i mesi in contestazione. Tale circostanza, a parere dell’azienda interessata, non consentiva all’INPS il recupero degli sgravi contributivi di cui la società aveva beneficiato, anche in considerazione del fatto che l’INPS non aveva inoltrato alcun invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, come prescritto per legge.
Sulla vicenda si è espressa la Corte di Cassazione che ha avuto modo di ribadire un principio ormai consolidato, ovvero che l’INPS è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti adottato in contrasto con la normativa vigente, compreso quello concernente la fruizione di uno sgravio contributivo; consegue all’esercizio di tale potere quello di provvedere all’eliminazione degli effetti del precedente atto illegittimo mediante il recupero dei contributi indebitamente non corrisposti dal soggetto obbligato, risultando irrilevante la buona fede del debitore.

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