Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice assente per maternità si dimetteva volontariamente ma le dimissioni non venivano convalidate dall’Ispettorato del Lavoro. Pertanto la lavoratrice ricorreva in giudizio nei confronti della datrice chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia delle dimissioni rassegnate perché non era intervenuta la convalida e la conseguente condanna della datrice al pagamento degli importi corrispondenti alle retribuzioni mensili percepite dalla data delle dimissioni fino al deposito del ricorso di primo grado.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui l’inefficacia delle dimissioni non convalidate dal Ministero del Lavoro non sarebbe limitata al solo periodo «protetto» per cui una volta trascorso tale periodo le stesse sarebbero produttive dell’estinzione del rapporto di lavoro. Un’interpretazione di questo tipo, hanno sottolineato i Giudici di legittimità, sarebbe in conflitto con la ratio della norma, che consiste nel salvaguardare la spontaneità della volontà della lavoratrice in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali.
La domanda della lavoratrice è stata quindi accolta.