Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente veniva licenziato nell’ambito di una procedura collettiva. Egli, quindi, impugnava giudizialmente il licenziamento sostenendone l’illegittimità e chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che la regola generale secondo cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo deve avvenire con riguardo al «complesso aziendale» non deve essere applicata in modo rigido: infatti, se ricorrono esigenze tecnico-produttive possono essere introdotte eccezioni. Pertanto, nel caso in cui le sedi operative dall’azienda siano molto distanti una dall’altra, è possibile derogare a tale regola. Di conseguenza, i lavoratori interessati dalla riduzione di personale possono essere individuati nei dipendenti di un determinato reparto, settore o impianto. Tali esigenze devono, tuttavia, essere esposte con la comunicazione di apertura della procedura.
Poiché, nel caso di specie, la comunicazione di apertura prevedeva un generico riferimento alla situazione del complesso aziendale, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.