Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore si infortunava gravemente a causa dello smottamento delle pareti di uno scavo nel quale stava lavorando. L’infortunio risultava letale e la vedova chiedeva all’INAIL le prestazioni spettanti al marito deceduto. L’Istituto, dopo aver corrisposto il dovuto, citava in giudizio il committente e l’appaltatore per rivalersi nei loro confronti.
I Giudici di merito accoglievano il ricorso dell’Istituto condannando in solido sia l’appaltatore che il committente al pagamento delle somme richieste. Entrambi adivano quindi la Corte di Cassazione chiedendo che la revisione di tale decisione.
La Suprema Corte ha invece confermato la decisione di merito dichiarando che, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore, il committente è solidalmente responsabile ad eccezione del caso in cui l’infortunio sia derivato dai rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del lavoratore.
La responsabilità del committente si fonda sia nella scelta dell’impresa appaltatrice («culpa in eligendo»), sia nel non aver controllato («culpa in vigilando») che l’appaltatore avesse adottato le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto se tale omissione o l’inadeguatezza delle precauzioni può essere percepita in maniera immediata e senza la necessità di svolgere particolari approfondimenti.