Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un educatore professionale veniva sospeso dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni poiché, durante la festa di fine anno, aveva afferrato uno studente per la maglietta trascinandolo verso l’ascensore e, dopo aver abbandonato la presa, ne aveva provocato la caduta all’indietro. Il lavoratore impugnava la sanzione, chiedendone l’annullamento, perché la stessa gli era stata irrogata usando le riprese del sistema di video sorveglianza del locale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha confermato la legittimità della sanzione ribadendo che l’utilizzo delle riprese del sistema di video sorveglianza per comminare la sanzione disciplinare è legittimo a condizione che le stesse siano valutate in un più ampio quadro probatorio. In particolare, secondo i Giudici di Legittimità, tali riprese, pur essendo eseguite per altre finalità, come quella di tutelare la sicurezza degli studenti, non violano quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori. Il ricorso del dipendente è stato quindi rigettato.