Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore autonomo, con mansioni di meccanico, agiva in giudizio nei confronti di un committente per il pagamento di compensi per riparazioni eseguite su tre veicoli. Il committente resisteva in giudizio ritenendo non dovute tali somme, da un lato, perché già corrisposte e, dall’altro, perché l’artigiano aveva svolto la propria attività senza avere la P.IVA.
La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore precisando che ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, in quanto la nullità ricorre soltanto quando la prestazione rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di opera artigiana, non vi era alcuna norma che subordinasse il compenso del meccanico all’iscrizione ad un albo: ne consegue che il lavoratore autonomo aveva diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita IVA.