Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società disdiceva il contratto di apprendistato professionalizzante di una lavoratrice. Quest’ultima agiva giudizialmente chiedendo l’accertamento e la repressione del comportamento discriminatorio tenuto dalla datrice conseguente alla disdetta dal contratto di apprendistato professionalizzante intimata a fronte di circa duecento apprendisti assunti a tempo indeterminato.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che sussiste un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della lavoratrice, che è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovuta al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere la natura discriminatoria della condotta.
Poiché la lavoratrice ha assolto tale onere mentre la datrice non ha dimostrato la natura non discriminatoria della propria condotta, la domanda della dipendente è stata accolta.