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Pari opportunità - Discriminazione

Il datore ha l’onere di dimostrare la natura non discriminatoria della propria condotta

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società disdiceva il contratto di apprendistato professionalizzante di una lavoratrice. Quest’ultima agiva giudizialmente chiedendo l’accertamento e la repressione del comportamento discriminatorio tenuto dalla datrice conseguente alla disdetta dal contratto di apprendistato professionalizzante intimata a fronte di circa duecento apprendisti assunti a tempo indeterminato.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che sussiste un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della lavoratrice, che è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovuta al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere la natura discriminatoria della condotta.
Poiché la lavoratrice ha assolto tale onere mentre la datrice non ha dimostrato la natura non discriminatoria della propria condotta, la domanda della dipendente è stata accolta.

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