Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente, componente della RSU, aveva effettuato una comunicazione di natura sindacale utilizzando la mail aziendale durante il normale orario di lavoro. La società datrice lo sanzionava disciplinarmente con un’ammonizione scritta.
Il lavoratore ricorreva in giudizio chiedendo che la sanzione fosse dichiarata illegittima.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha sottolineato che l’evoluzione delle modalità di comunicazione affermatasi negli ultimi decenni anche nelle realtà aziendali, deve far ritenere compresa nella nozione di «spazi» destinati alle comunicazioni sindacali anche la posta elettronica. In particolare, l’invio delle comunicazioni di natura sindacale, rientra, secondo i Giudici di Legittimità, tra le attività di proselitismo che, come tali, sono soggette ai limiti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori. Pertanto tale attività è consentita solo se non arreca pregiudizio all’attività aziendale.
Poiché la Società non ha fornito la prova della sussistenza di tale pregiudizio, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità della sanzione irrogata.