Corte di Cassazione, Sez. Lav
Una lavoratrice domandava il rimborso delle trattenute IRPEF e delle addizionali operate sul risarcimento del danno «morale, professionale e biologico» ottenuto dal datore, a seguito di un contenzioso instaurato dalla stessa per un asserito demansionamento e risolto con una conciliazione stragiudiziale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha rilevato che l’affermazione generica contenuta nel verbale di conciliazione è insufficiente a configurare i presupposti di un risarcimento esente da imposizione fiscale. La Corte ribadisce, infatti, che in caso di demansionamento occorre distinguere tra i danni derivanti dalla perdita di reddito, sicuramente imponibili quali lucro cessante, dai danni derivanti dall’impoverimento della capacità professionale (e.g. danno biologico, esistenziale, medicalmente accertabile) non imponibili, quali danno emergente.
Alla luce di quanto sopra, poiché grava sul lavoratore l’onere di dimostrare la natura del danno subito e dal verbale di conciliazione non emergeva la distinzione tra le varie tipologie di danno, i Giudici di Legittimità hanno rigettato la domanda della lavoratrice.