Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un lavoratore impugnava il licenziamento irrogatogli sostenendo che fosse stato intimato senza l’osservanza della procedura prevista per i licenziamenti collettivi, pur ricorrendo i requisiti dimensionali e temporali previsti dalla legge. Egli chiedeva quindi, che il licenziamento fosse dichiarato nullo o illegittimo e di essere reintegrato nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che il requisito dimensionale nella procedura di licenziamento collettivo deve essere valutato con riguardo all’azienda nella sua globalità e non con riferimento alle singole unità produttive. Tale principio si fonda sia sul tenore letterale delle disposizioni di legge, nel definire il loro ambito di applicazione, che fanno sempre uso del termine «impresa» e mai di «unità produttiva», sia funzionale, essendo legittima una differente disciplina tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo, alla luce della diversità degli interessi oggetto di tutela.
I Giudici di legittimità hanno quindi accolto la domanda del lavoratore e riconosciuto il suo diritto alla reintegra.