Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un lavoratore, responsabile della gestione dei giustificativi di una Società, manometteva il sistema informatico di rilevazione delle presenze, sostituendo le assenze per malattia con assenze per ferie o con giornate di permesso. Pertanto, la datrice lo licenziava per giusta causa. Il lavoratore impugnava il licenziamento irrogatogli sostenendo che fosse stato violato il principio di specificità della contestazione disciplinare e, di conseguenza, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto che il principio di specificità della contestazione disciplinare non fosse stato violato dalla datrice poiché quest’ultimo era stato messo in condizione di venire a conoscenza dei dati fattuali contestualmente alla contestazione. I Giudici di Legittimità hanno rilevato, invece, che il tenore della contestazione era idoneo a soddisfare le esigenze difensive del lavoratore. La domanda di quest’ultimo è stata quindi rigettata.