Corte di Cassazione, Sez. Lav
Una lavoratrice veniva licenziata all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. La dipendente impugnava il licenziamento sostenendo che la datrice aveva violato i criteri di scelta poiché non aveva considerato le sue esperienze professionali in altri reparti della società. La lavoratrice chiedeva, quindi, che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo e di essere reintegrata nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, quando la ristrutturazione ha ad oggetto una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore. Deve in ogni caso essere tenuta in considerazione anche l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, dal momento che spetta ai lavoratori l’onere di provare la propria fungibilità nelle diverse mansioni. Grava, invece, sul datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata e che i lavoratori prescelti non svolgessero compiti fungibili con quelli dei dipendenti di altri reparti o sedi.
La domanda della lavoratrice è quindi stata accolta.