Corte di Cassazione, Sez. Lav
Una società Cooperativa cedeva ad un’altra società un appalto con conseguente licenziamento di tutti i propri dipendenti. La Cooperativa che era subentrata nell’appalto assumeva solo una parte dei lavoratori della società cedente.
Un lavoratore non assunto dalla subentrante impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità sostenendo che la procedura prescritta in materia di licenziamenti collettivi fosse nulla.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cambio di appalto trova applicazione la disciplina del licenziamento collettivo in presenza dei requisiti numerici, territoriali e dimensionali previsti dall’art. 24, L. 223/1991. Perché possa trovare applicazione la deroga di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.L. 112/2008, prosegue la Corte, è necessario che, nell’ambito del cambio di appalto, i lavoratori impiegati siano riassunti dall’azienda subentrante «a parità» di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Sicché, solo nella ricorrenza di tali presupposti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall’art. 24.
La domanda del lavoratore è stata, quindi, accolta.