Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un lavoratore, operaio specializzato e capo reparto della linea di produzione di montaggio e saldatura di centrali frigorifere, veniva licenziato per giusta causa per essersi ripetutamente rifiutato di prestare – per tre settimane consecutive – il lavoro straordinario richiesto dalla società datrice, pari a un’ora al giorno.
Il dipendente agiva in giudizio impugnando il licenziamento.
La Suprema Corte ha rigettato la richiesta del lavoratore, precisando che, la società datrice (nei limiti della c.d. quota esente) era libera di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario senza preventiva consultazione, nel limite delle due ore giornaliere e otto settimanali e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
Inoltre secondo la Suprema Corte, il licenziamento irrogato era legittimo in quanto l’insubordinazione del dipendente era di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.