Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, proponeva domanda per la dichiarazione di illegittimità del sistema di rilevazione biometrica da parte del datore di lavoro, per il controllo dell’accesso dei dipendenti ai luoghi di lavoro. Il sistema si basava sull’acquisizione delle caratteristiche geometriche della mano di ogni dipendente.
La Corte d’Appello, in conformità ai provvedimenti del Garante Privacy, dichiarava l’illegittimità del sistema, in assenza dello specifico consenso dei lavoratori interessati.
L’azienda proponeva ricorso in Cassazione, invocando le esigenze di tutela che l’avevano costretta ad adottare lo strumento biometrico, con particolare riferimento alla presenza di dipendenti condannati in stato di semilibertà, dei quali doveva certificare l’effettiva presenza al lavoro e alla necessità di tutelare preventivamente gli altri dipendenti da possibili atti intimidatori o di minaccia.
La Corte, tuttavia, ha ribadito la necessità del consenso dei lavoratori dichiarando la non conformità del trattamento dei dati biometrici in questione.