Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore autonomo, libero professionista, adiva il Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità per l’ingresso nella casa familiare della figlia adottiva.
In particolare, l’ente previdenziale, aveva riconosciuto l’indennità solo per il periodo residuo non coperto dalla corresponsione dell’indennità di maternità alla moglie del lavoratore per la nascita dell’altra loro figlia naturale.
Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda ritenendo che ricorressero due distinti eventi di filiazione.
La Corte di Appello, invece, non riteneva possibile moltiplicare l’indennità per eventi di filiazione ravvicinati, in quanto la moglie aveva già fruito dell’indennità di maternità per la propria figlia naturale, nata dopo pochi giorni l’ingresso nel nucleo familiare della figlia adottiva e, pertanto, riteneva corretta la corresponsione dell’indennità di maternità al padre per l’ingresso in famiglia della figlia adottiva ma solo per il periodo non coperto dalla corresponsione della stessa indennità alla moglie per la nascita della loro figlia naturale.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato che, in tema di previdenza dei liberi professionisti, l’indennità è suscettibile di moltiplicazione poiché il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall’unico parto o adottati nello stesso momento.