Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, agiva in giudizio per ottenere il pagamento di circa Euro 30.000 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Sia in primo grado che nel giudizio di appello i Giudici davano ragione al dipendente.
La Suprema Corte ha confermato la ragione del lavoratore, precisando però che la prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne.
Siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire il riposo cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno perduti.
Nel caso di specie il datore di lavoro non ha provato di avere operato con la diligenza richiesta.