Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un gruppo di lavoratori dipendenti ricorreva in giudizio per il computo nella retribuzione dovuta durante le ferie della «indennità di condotta» e della «indennità di riserva» previste dal contratto collettivo applicato.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha richiamato il recente orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui il lavoratore deve percepire anche nel periodo di ferie la retribuzione ordinaria. Una diminuzione della retribuzione, infatti, potrebbe dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, il che sarebbe in contrato con le prescrizioni del diritto dell’Unione.
La domanda dei lavoratori è stata quindi accolta, con conseguente condanna della datrice ad inserire nel calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie anche le indennità di condotta e di riserva legate all’esercizio delle mansioni.