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Licenziamento per ragioni economiche

Il datore deve considerare i livelli professionali del CCNL per assolvere l’obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente con mansioni di cassiera veniva licenziata a seguito della soppressione della sua posizione lavorativa. La lavoratrice impugnava quindi il licenziamento, sostenendone la illegittimità.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha rilevato che il datore, nell’assolvere l’obbligo di repêchage, è tenuto a fare riferimento a circostanze oggettivamente verificabili oltre che alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente.
Secondo la Corte di legittimità, i livelli professionali forniti dalla contrattazione collettiva costituiscono un elemento che il Giudice deve valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado di eseguire le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in un livello inferiore.
Poiché tale valutazione non è stata eseguita nel caso di specie, la domanda della lavoratrice è stata accolta.

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